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Art. 146b

910.1LAgrFederal Act1 gen 1999Fonte originale
  1. Le organizzazioni sostenute in virtù dell’articolo 141 devono mettere a disposizione dati riguardanti le caratteristiche zootecniche per scopi scientifici.
  2. Il Consiglio federale disciplina il tipo, la portata e l’utilizzo dei dati.

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