L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 34sexiesdella Costituzione federale (Stato 1° gennaio 2013)1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 17 settembre 19733,
decreta:
Footnotes
[CS 1 3;RU 1972 1681]. Questa disposizione corrisponde ora all’art. 108 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101 ). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 15 mar. 2000 (RU 2000 618619; FF 1999 2860). ↩