L’Ufficio federale gestisce un sistema d’informazione. Esso può contenere dati personali degni di particolare protezione concernenti la salute o misure d’assistenza sociale. I dati servono a esaminare il diritto all’aiuto federale.
L’Ufficio federale può comunicare dati ad altre autorità federali, cantonali e comunali nonché a scuole universitarie e istituzioni finanziarie solo se è necessario per l’esecuzione della legge e i richiedenti lo comprovano. I dati personali degni di particolare protezione non possono in nessun caso essere comunicati.
I dati personali che non sono degni di particolare protezione possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo.
Il Consiglio federale disciplina in particolare la gestione del sistema d’informazione, la responsabilità per il trattamento dei dati, le categorie di dati da rilevare e la loro durata di conservazione, il diritto di accesso e di trattamento e la sicurezza dei dati.
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