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Art. 60

843LCAPFederal Act1 gen 1975Fonte originale

Le disposizioni del diritto civile (CC1e CO2) si applicano a titolo suppletivo ai problemi non risolti dalla presente legge o dalle sue disposizioni esecutive e concernenti i rapporti giuridici tra Confederazione, richiedenti e terzi quali mutui, fideiussioni e costituzioni in pegno.

Footnotes

  1. RS 210

  2. RS 220

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