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Art. 56

843LCAPFederal Act1 gen 1975Fonte originale
  1. Le domande di aiuto creditizio sono dirette all’Ufficio federale. Quest’ultimo decide dopo aver chiarito l’adempimento delle condizioni e le possibilità finanziarie.
  2. I rapporti giuridici tra Confederazione e richiedenti, nonché eventuali terzi per l’attuazione della garanzia del credito, come mutui, fideiussioni, costituzioni in pegno, promesse di garanzia e altre promesse di pagamento, si fondano su un contratto di diritto pubblico per il quale occorre la forma scritta.
  3. Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni possono essere delegate competenze a terzi.

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