Le domande di aiuto creditizio sono dirette all’Ufficio federale. Quest’ultimo decide dopo aver chiarito l’adempimento delle condizioni e le possibilità finanziarie.
I rapporti giuridici tra Confederazione e richiedenti, nonché eventuali terzi per l’attuazione della garanzia del credito, come mutui, fideiussioni, costituzioni in pegno, promesse di garanzia e altre promesse di pagamento, si fondano su un contratto di diritto pubblico per il quale occorre la forma scritta.
Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni possono essere delegate competenze a terzi.
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