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Art. 46

843LCAPFederal Act1 gen 1975Fonte originale
  1. Le abitazioni costruite o rinnovate con l’aiuto dei provvedimenti speciali per la riduzione delle pigioni devono essere destinate soltanto all’abitazione fino a completo rimborso delle anticipazioni federali e degli interessi, almeno però durante 25 anni rispettivamente fino al momento del condono delle anticipazioni e degli interessi (art. 40). È possibile porre fine anticipatamente all’aiuto federale e all’obbligo di mantenimento della destinazione mediante un contratto d’annullamento di diritto pubblico dopo un periodo di 15 anni almeno dall’inizio dell’aiuto federale. La condizione è che a quel momento nessuna economia domestica abbia più diritto alla riduzione suppletiva II secondo l’ordinanza relativa alla legge federale del 30 novembre 19811che promuove la costruzione d’abitazioni e l’accesso alla loro proprietà, le anticipazioni e gli interessi siano stati rimborsati e la Confederazione sia stata liberata dalla fideiussione.2
  2. Al fine di garantire il divieto di distrazione dalla destinazione, la Confederazione ha il diritto legale di compera e di prelazione al prezzo di costo, fino al completo rimborso delle anticipazioni federali e degli interessi, almeno però durante 25 anni rispettivamente fino al momento del condono delle anticipazioni e degli interessi (art. 40).
  3. Il divieto di distrazione dalla destinazione, nonché i diritti di compera e di prelazione destinati a sanzionarlo per la durata della loro validità, devono essere menzionati a registro fondiario quale limitazione di diritto pubblico della proprietà.
  4. Il diritto di compera e quello di prelazione possono essere ceduti ai Cantoni, ai Comuni, alle organizzazioni e agli imprenditori che si occupano della costruzione d’abitazione di pubblica utilità. L’ufficio federale competente può rinunciare al diritto di compera, alle condizioni stabilite nelle prescrizioni d’esecuzione.
  5. Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori particolari.

Footnotes

  1. 843.1

  2. Secondo e terzo per. introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 2003 30983099;FF 2002 2543).

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