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Art. 20

843LCAPFederal Act1 gen 1975Fonte originale

L’inosservanza dei presupposti generali, nonché delle condizioni e oneri speciali, determina l’obbligo di rimunerare i mutui al saggio d’interesse usualmente praticato sul mercato. Per le agevolazioni di interesse ottenute abusivamente dev’essere versata la corrispondente differenza. L’ufficio federale competente può inoltre ridurre la durata del mutuo e ordinarne il rimborso completo o parziale.

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