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Commenti: Art. 6 | Omnilex
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OPrA · Ordinanza concernente la promozione di alloggi a pigioni e prezzi moderati
Art. 6
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842.1
OPrA
Federal Council Ordinance
1 feb 2004
Fonte originale
L’Ufficio federale delle abitazioni (Ufficio federale) determina il numero degli alloggi che beneficiano della promozione in un immobile.
Nei grandi edifici di abitazione, i mutui sono accordati soltanto per una parte degli alloggi.
Durante il periodo in cui viene accordato l’aiuto federale, la riduzione degli interessi può essere trasferita da un alloggio all’altro.
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