Prima del versamento del mutuo, la menzione di restrizione di diritto pubblico della proprietà deve essere iscritta nel registro fondiario e il mutuo deve essere garantito con pegno immobiliare.
Nella costruzione di alloggi in locazione, su domanda del mutuatario, può essere versato il 70 per cento al massimo del mutuo assegnato, appena la costruzione grezza è terminata, presa in consegna dall’autorità edilizia e assicurata contro gli incendi e il committente della costruzione ha pagato le fatture dei lavori effettuati o garantito il loro ammontare. Il 30 per cento restante è versato quando il conteggio è stato approvato. Il credito di costruzione deve in seguito essere immediatamente consolidato.
Per il rinnovo di alloggi in locazione, su domanda del mutuatario, può essere versato il 70 per cento al massimo del mutuo assegnato, appena i lavori sono terminati o il committente della costruzione ha pagato le fatture dei lavori effettuati o garantito il loro ammontare. Il 30 per cento restante è versato quando il conteggio è stato approvato. Il credito di costruzione deve in seguito essere immediatamente consolidato.
Per la costruzione, l’acquisizione o il rinnovo di alloggi in proprietà per uso proprio, il mutuo è versato quando il conteggio è approvato.
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