L’Ufficio può raccogliere presso i richiedenti e i beneficiari ed elaborare tutti i dati necessari per verificare se vi è un diritto all’aiuto federale, per fare una valutazione scientifica delle misure prese in virtù della legge e per promuovere la ricerca.
Può segnatamente raccogliere e trattare dati concernenti:
il reddito e la sostanza;
l’età e la situazione familiare;
i provvedimenti di aiuto sociale;
l’occupazione degli alloggi.
L’Ufficio federale prende tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per proteggere contro gli abusi i dati raccolti.
Senza l’accordo scritto delle persone interessate, l’Ufficio federale può comunicare i dati personali a terzi (art. 50 cpv. 2 LPrA) soltanto se:
i destinatari si impegnano a renderli anonimi nella misura in cui lo scopo dell’elaborazione lo permetta;
i destinatari si impegnano a non comunicare questi dati a terzi o a rinviarli all’Ufficio o a distruggerli dopo averli utilizzati;
i destinatari si impegnano a pubblicare i risultati in modo che non sia possibile identificare le persone interessate;
si può supporre che i destinatari rispettino il segreto professionale e la legislazione sulla protezione dei dati;
nessun interesse privato o pubblico preponderante si oppone alla trasmissione di detti dati.
I dati concernenti il reddito e la sostanza possono essere resi accessibili mediante una procedura di richiamo.
L’Ufficio federale può trasmettere a terzi i dati personali degni di particolare protezione soltanto con l’accordo delle persone interessate.
I dati personali raccolti sono distrutti al più tardi alla scadenza dell’aiuto federale purché non vi sia un obbligo legale di archiviazione.
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