Le organizzazioni mantello, gli istituti di fideiussione ipotecaria e le centrali di emissione sono tenuti a:
sottoporre all’Ufficio federale, per approvazione, i regolamenti che disciplinano le questioni relative all’esecuzione della LPrA;
prevedere in seno ai loro organi una rappresentanza appropriata dell’Ufficio federale, nella misura in cui detti organi prendano decisioni in rapporto con la LPrA;
presentare ogni anno all’Ufficio federale il loro rapporto di attività e il loro rapporto di revisione;
permettere all’Ufficio federale, in ogni momento, di esaminare in modo più approfondito le loro attività.
Nell’ambito di mandati di prestazioni, l’Ufficio federale può segnatamente obbligare le organizzazioni mantello, gli istituti di fideiussione ipotecaria e le centrali di emissione a osservare i piani contabili imposti.
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