È considerata di utilità pubblica qualsiasi organizzazione che, secondo i suoi statuti:
persegue lo scopo di coprire in modo duraturo il fabbisogno di alloggi a condizioni finanziarie sopportabili;
limita i dividendi conformemente all’articolo 6 capoverso 1 della legge federale del 27 giugno 19731sulle tasse di bollo;
vieta il versamento di tantièmes;
in caso di liquidazione della società, della cooperativa o della fondazione, assegna allo scopo menzionato nella lettera a la parte restante del patrimonio; il capitale della società, della cooperativa o della fondazione deve essere rimborsato al massimo a concorrenza del valore nominale.
Gli statuti e le modifiche di statuti devono essere sottoposti al servizio competente per controllo.