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Commenti: Art. 34 | Omnilex
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OPrA · Ordinanza concernente la promozione di alloggi a pigioni e prezzi moderati
Art. 34
Art. 33
Art. 35
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Art. 34
Art. 33
Art. 35
842.1
OPrA
Federal Council Ordinance
1 feb 2004
Fonte originale
Il trapasso di proprietà di un alloggio oggetto dell’aiuto federale deve essere autorizzato dall’Ufficio federale.
L’Ufficio federale dà l’autorizzazione se il mutuo è stato rimborsato o la Confederazione è stata liberata dalla fideiussione al regresso.
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