Un alloggio in proprietà sussidiato da un mutuo può essere provvisoriamente locato a terzi quando l’alloggio:
non può più essere abitato dal proprietario per ragioni finanziarie, professionali o personali, e un’alienazione non è possibile o è possibile soltanto in perdita;
momentaneamente non è abitato;
è locato ad ascendenti, a discendenti o a fratelli o sorelle.
Durante il periodo della locazione, il proprietario deve pagare gli interessi sul mutuo.
Le pigioni sono sottoposte al controllo delle pigioni secondo l’articolo 54 LPrA.
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