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Commenti: Art. 11 | Omnilex
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OPrA · Ordinanza concernente la promozione di alloggi a pigioni e prezzi moderati
Art. 11
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842.1
OPrA
Federal Council Ordinance
1 feb 2004
Fonte originale
Il locatore può adeguare la pigione:
in funzione delle variazioni del tasso ipotecario o del canone del diritto di superficie;
in seguito a investimenti che aumentano il valore dell’oggetto locato;
in caso di aumento delle spese di manutenzione, delle spese di gestione o degli oneri e delle imposte legati all’oggetto;
in caso di alloggi la cui pigione è ribassata in funzione della riduzione dell’interesse conformemente all’articolo 15 capoverso 2.
Le riduzioni della pigione basate sul capoverso 1 lettera a devono essere effettive al più tardi a partire dal prossimo termine di disdetta possibile.
Il DEFR fissa in modo forfettario gli aumenti di cui al capoverso 1 lettera c.
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