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Art. 9

842LPrAFederal Act1 ott 2003Fonte originale
  1. Le persone che chiedono od ottengono l’aiuto federale devono fornire le informazioni necessarie secondo l’articolo 11 capoversi 2 e 3 della legge federale del 5 ottobre 19901sui sussidi.
  2. In caso di violazione dell’obbligo d’informare, sono applicabili le sanzioni di diritto amministrativo previste nell’articolo 40 della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi.

Footnotes

  1. RS 616.1

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