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Art. 60

842LPrAFederal Act1 ott 2003Fonte originale

Con l’entrata in vigore della presente legge, l’Ufficio federale amministra i mutui accordati in virtù del decreto federale del 7 ottobre 19471inteso a promuovere la costruzione di alloggi per il personale della Confederazione.

Footnotes

  1. [CS 10 945;RU 1958 97.FF 1994 III 821]

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