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Art. 41

842LPrAFederal Act1 ott 2003Fonte originale
  1. Nei limiti dei crediti stanziati, l’Ufficio federale può promuovere la ricerca nel settore dell’alloggio. Essa deve servire in particolare ad aumentare la trasparenza del mercato e a elaborare le basi per migliorare l’offerta di alloggi e l’habitat.
  2. L’Ufficio federale può:
    1. conferire mandati di studio a istituzioni e specialisti competenti in materia;
    2. partecipare finanziariamente a progetti di ricerca;
    3. promuovere progetti esemplari a carattere innovativo e ecologicamente sostenibile.
  3. Esso può collaborare con organizzazioni internazionali.

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