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LPrA · Legge federale che promuove un’offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati
Art. 28
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Art. 28
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842
LPrA
Federal Act
1 ott 2003
Fonte originale
Mutui o fideiussioni al regresso sono accordati se il proprietario:
dispone di una determinata somma di capitale proprio;
dispone di un reddito tale da garantire il pagamento degli interessi e l’ammortamento dei mutui ipotecari;
si serve dell’alloggio di regola per uso proprio e lo occupa adeguatamente;
possiede una sostanza non superiore a un determinato limite.
In caso di mutuo, il reddito del proprietario non può inoltre superare un determinato limite.
Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Esso stabilisce in particolare:
l’ammontare del capitale proprio necessario;
l’occupazione minima delle abitazioni;
i limiti di reddito e di sostanza;
le condizioni alle quali è consentita in via eccezionale la locazione.
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