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Art. 28

842LPrAFederal Act1 ott 2003Fonte originale
  1. Mutui o fideiussioni al regresso sono accordati se il proprietario:
    1. dispone di una determinata somma di capitale proprio;
    2. dispone di un reddito tale da garantire il pagamento degli interessi e l’ammortamento dei mutui ipotecari;
    3. si serve dell’alloggio di regola per uso proprio e lo occupa adeguatamente;
    4. possiede una sostanza non superiore a un determinato limite.
  2. In caso di mutuo, il reddito del proprietario non può inoltre superare un determinato limite.
  3. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Esso stabilisce in particolare:
    1. l’ammontare del capitale proprio necessario;
    2. l’occupazione minima delle abitazioni;
    3. i limiti di reddito e di sostanza;
    4. le condizioni alle quali è consentita in via eccezionale la locazione.

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