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Art. 26

842LPrAFederal Act1 ott 2003Fonte originale
  1. L’Ufficio federale può concedere fideiussioni al regresso per garantire fideiussioni di istituti di fideiussione ipotecaria, se esse servono ad assicurare il finanziamento di abitazioni in proprietà a prezzi moderati.
  2. Se l’istituto di fideiussione ipotecaria garantisce anche anticipi, la fideiussione al regresso copre anche questi ultimi.
  3. Il Consiglio federale disciplina la ripartizione adeguata dei rischi fra gli istituti di fideiussione ipotecaria e la Confederazione.

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