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Art. 24

842LPrAFederal Act1 ott 2003Fonte originale
  1. L’Ufficio federale può accordare per abitazioni in proprietà mutui garantiti da pegno immobiliare.
  2. I mutui sono accordati sotto forma di importi forfettari.
  3. Essi devono essere ammortati.
  4. L’Ufficio federale determina gli importi forfettari.

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