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Art. 16

842LPrAFederal Act1 ott 2003Fonte originale
  1. I mutui sono accordati sotto forma di importi forfettari in funzione della grandezza dell’abitazione.
  2. L’Ufficio federale determina l’ammontare degli importi forfettari.
  3. Per gli alloggi esistenti ci si fonda sull’entità del rinnovo. Non possono però essere superati gli importi forfetari secondo il capoverso 1.

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