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Art. 120b

837.0LADIFederal Act1 gen 1983Fonte originale
  1. Negli anni 2025–2029 la partecipazione della Confederazione prevista nell’articolo 90a capoverso 1 è ridotta complessivamente di 1,25 miliardi di franchi.
  2. Se alla fine dell’anno il capitale proprio del fondo di compensazione, compreso il capitale di esercizio necessario per la gestione, è inferiore a 2,5 miliardi di franchi, a partire dall’anno seguente la partecipazione della Confederazione non è più ridotta.

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