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Art. 28a

836.2LAFamFederal Act1 gen 2009Fonte originale
  1. Per la notifica all’Ufficio centrale di compensazione, i servizi di cui all’articolo 21c devono aver preparato tutti i dati necessari all’entrata in funzione del registro degli assegni familiari al più tardi tre mesi dopo l’entrata in vigore della presente modifica.
  2. Il Consiglio federale definisce i dettagli della prima notifica di dati all’Ufficio centrale di compensazione.

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