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Art. 21a

836.2LAFamFederal Act1 gen 2009Fonte originale

L’Ufficio centrale di compensazione tiene un registro degli assegni familiari al fine di:

  1. prevenire il cumulo di assegni familiari secondo l’articolo 6;
  2. creare trasparenza sugli assegni familiari versati;
  3. assistere i servizi di cui all’articolo 21c nell’esecuzione della presente legge;
  4. informare la Confederazione e i Cantoni e fornire i dati necessari alle rilevazioni statistiche;
  5. 1 informare i competenti servizi federali e cantonali in caso di esercizio di un diritto a prestazioni, se una legge federale prevede il diritto all’informazione.

Footnotes

  1. Introdotta dall’all. n. 5 della LF del 14 giu. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 681;FF 2023 2245).

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