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Art. 5

836.1LAFFederal Act1 gen 1953Fonte originale
  1. Hanno diritto agli assegni familiari per agricoltori indipendenti i contadini di condizione indipendente occupati principalmente o accessoriamente nell’agricoltura e gli alpigiani indipendenti.
  2. Il Consiglio federale definisce le nozioni di attività agricola esercitata a titolo principale o accessorio e di attività di alpigiano.

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