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Art. 25a

836.1LAFFederal Act1 gen 1953Fonte originale
  1. L’accantonamento per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori indipendenti di cui al previgente articolo 20 capoverso 11è sciolto all’entrata in vigore della presente modifica.
  2. Le risorse dell’accantonamento sono versate ai Cantoni senza interessi entro due anni dall’entrata in vigore della presente modifica.
  3. La quota delle risorse dell’ֹaccantonamento destinata ai singoli Cantoni è calcolata in funzione degli importi degli assegni familiari nell’agricoltura pagati nel Cantone nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore della presente modifica.

Footnotes

  1. RU 1952 839

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