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Art. 34

834.1LIPGFederal Act1 gen 1953Fonte originale
  1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1953.
  2. .1
  3. Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge ed emana le disposizioni necessarie.

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra I della LF del 18 dic. 1968, con effetto dal 1° gen. 1969 (RU 1969 319;FF 1968 II 177).

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