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Art. 28

834.1LIPGFederal Act1 gen 1953Fonte originale
  1. Sotto la designazione «Fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno» (Fondo di compensazione IPG), è costituito un fondo al quale sono accreditate o addebitate tutte le entrate e prestazioni a norma della presente legge.
  2. Le liquidità e gli investimenti del Fondo di compensazione IPG non devono, di regola, scendere sotto un importo pari al 50 per cento delle uscite di un anno.
  3. L’amministrazione del Fondo di compensazione IPG è retta dalla legge del 16 giugno 20171sui fondi di compensazione.

Footnotes

  1. RS 830.2

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