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Art. 20a

834.1LIPGFederal Act1 gen 1953Fonte originale
  1. I Cantoni rispondono dei danni subiti dall’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno:
    1. 1 per l’inosservanza di prescrizioni concernenti la chiamata per interventi della protezione civile ai sensi degli articoli 46 capoverso 2 e 49–53 LPPC2;
    2. 3 per l’inosservanza di prescrizioni concernenti l’autorizzazione di interventi di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 53 capoverso 3 LPPC;
    3. per fatti illeciti dei contabili delle organizzazioni di protezione civile.
  2. Il diritto al risarcimento si prescrive in un anno dal giorno in cui l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha avuto conoscenza del danno, ma al più tardi in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il danno. Se il diritto al risarcimento deriva da un reato per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, si applica tale termine.
  3. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali fa valere il diritto al risarcimento mediante decisione formale. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19684sulla procedura amministrativa.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 681;FF 2023 2245).

  2. RS 520.1

  3. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 681;FF 2023 2245).

  4. RS 172.021

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