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Art. 16m

834.1LIPGFederal Act1 gen 1953Fonte originale
  1. L’indennità per l’altro genitore esclude il versamento delle seguenti altre indennità giornaliere:1
    1. dell’assicurazione contro la disoccupazione;
    2. dell’assicurazione per l’invalidità;
    3. dell’assicurazione contro gli infortuni;
    4. dell’assicurazione militare;
    5. delle indennità di cui agli articoli 9 e 10.
  2. Se fino all’inizio del diritto all’indennità per l’altro genitore vi era un diritto a un’indennità giornaliera in virtù di una delle leggi seguenti, l’indennità per l’altro genitore corrisponde almeno all’indennità giornaliera versata precedentemente:2
    1. legge federale del 19 giugno 19593sull’assicurazione per l’invalidità;
    2. legge federale del 18 marzo 19944sull’assicurazione malattie;
    3. legge federale del 20 marzo 19815sull’assicurazione contro gli infortuni;
    4. legge federale del 19 giugno 19926sull’assicurazione militare;
    5. legge del 25 giugno 19827sull’assicurazione contro la disoccupazione.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 680;FF 2022 2515,2742).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 680;FF 2022 2515,2742).

  3. RS 831.20

  4. RS 832.10

  5. RS 832.20

  6. RS 833.1

  7. RS 837.0

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