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Art. 16cbis

834.1LIPGFederal Act1 gen 1953Fonte originale
  1. Se l’altro genitore muore nei sei mesi dopo la nascita del figlio, la madre ha diritto a 14 indennità giornaliere supplementari per i giorni di congedo presi. Tali indennità giornaliere possono essere riscosse entro un termine quadro di sei mesi a decorrere dal giorno successivo al decesso.
  2. Al versamento delle indennità giornaliere è applicabile per analogia l’articolo 16k capoversi 3 e 4.
  3. All’estinzione del diritto è applicabile per analogia l’articolo 16j capoverso 3 lettere a–d.

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