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Art. 35a

833.11OAMFederal Council Ordinance1 gen 1994Fonte originale
  1. L’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) gestisce l’assicurazione militare come assicurazione sociale specifica conformemente all’accordo concluso tra l’INSAI e la Confederazione.
  2. Nell’ambito dell’accordo l’INSAI stabilisce l’organizzazione e lo statuto del personale.
  3. In caso di richieste di risarcimento per affezioni di civili che, secondo la legge militare del 3 febbraio 19951, sono a carico della Confederazione, l’assicurazione militare chiarisce i fatti per il Centro danni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e, eventualmente, effettua una valutazione medica.

Footnotes

  1. RS 510.10

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