Nei casi di cui all’articolo 95a capoverso 6 della legge, è riscosso un emolumento se la comunicazione dei dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche particolari. L’importo di questo emolumento corrisponde a quelli fissati negli articoli 14 e 16 dell’ordinanza del 10 settembre 19691sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.
Per le pubblicazioni di cui all’articolo 95a capoverso 4 della legge è riscosso un emolumento a copertura delle spese.
L’emolumento può essere ridotto o condonato se l’assoggettato è indigente o per altri motivi giustificati.