La deduzione in caso di ricovero temporaneo in un ospedale, in un centro di accertamento medico o in istituzioni d’integrazione, esclusi il giorno d’entrata e d’uscita, ammonta, per giorno di soggiorno, al:1
20 per cento dell’indennità giornaliera o della rendita integrale d’invalidità, ma al massimo 20 franchi per persone sole senza obblighi di sostentamento o di assistenza;
10 per cento dell’indennità giornaliera o della rendita integrale d’invalidità, ma al massimo 10 franchi per i coniugati e per le persone sole con obblighi di sostentamento o di assistenza.
La deduzione in caso di ricovero prolungato in un ospedale, in una clinica psichiatrica, in una casa per anziani e di cura o in un istituto analogo ammonta, per giorno di soggiorno, al:2
40 per cento dell’indennità giornaliera o della rendita integrale d’invalidità, ma al massimo 40 franchi per le persone sole senza obblighi di sostentamento o di assistenza;
30 per cento dell’indennità giornaliera o della rendita integrale d’invalidità, ma al massimo 30 franchi per i coniugati e le persone sole con obblighi di sostentamento o di assistenza.
Per i coniugati o le persone sole, che devono provvedere a ragazzi minorenni o in formazione, non viene effettuata nessuna deduzione.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 apr. 2025, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 273). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 apr. 2025, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 273). ↩
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