I chiropratici, le levatrici, le persone che dispensano cure previa prescrizione medica (personale paramedico), le organizzazioni che impiegano personale paramedico e i laboratori, autorizzati a esercitare ai sensi degli articoli 44, 44a , 45, 45a , 47–50d , 51–52f , 53 e 54 dell’ordinanza del 27 giugno 19951sull’assicurazione malattie (OAMal), possono praticare anche per l’assicurazione militare. Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) può designare altre persone come personale paramedico, che possono praticare per l’assicurazione militare nel quadro dell’autorizzazione cantonale.
RS 832.102 ↩
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