Durante il servizio militare il diritto alla cura nei confronti del servizio medico della truppa prevale sul diritto alla cura nei confronti dell’assicurazione militare.
L’assicurazione militare risarcisce le spese per cura medica prestata da personale medico civile e in stabilimenti a cui è ricorso il servizio medico della truppa, il medico responsabile della protezione civile o l’organo competente per il servizio civile, oppure in quelli a cui è ricorso direttamente l’assicurato nei casi urgenti.1
L’assicurazione militare risarcisce le spese per visite di accertamento nonché per misure profilattiche durante il servizio o per accertamenti medici effettuati su richiesta di organi delle commissioni per la visita sanitaria.
Finché un militare o una persona che presta servizio di protezione civile o servizio civile ha diritto al soldo, a un importo per le piccole spese personali e a indennità secondo la legge federale del 25 settembre 19522sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, il diritto all’indennità giornaliera dell’assicurazione militare è sospeso.3La perdita d’indennità secondo la legge federale sulle indennità di perdita di guadagno non è risarcita in caso di licenziamento anticipato dal servizio.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’appendice 3 n. 8 dell’O dell’11 set. 1996 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 2685). ↩