Le domande di risarcimento conformemente all’articolo 78 LPGA1devono essere fatte valere dinanzi all’assicurazione militare; quest’ultima statuisce mediante decisione.
Se l’assicurazione militare è gestita dall’INSAI, le domande di risarcimento conformemente all’articolo 78 LPGA devono essere fatte valere presso l’INSAI, che pronuncia con decisione formale.2
Introdotto dal n. I 1 della LF del 18 mar. 2005 sul trasferimento della gestione dell’assicurazione militare all’INSAI, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2881;FF 2004 2493). ↩
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