In caso di surrogazione dell’assicurazione militare si applicano gli articoli 72–75 LPGA1.
Nel caso di danno causato nell’ambito dell’attività di servizio di militari, personale federale, persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile o persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile, è fatta salva, in deroga agli articoli 72–75 LPGA, la surrogazione di altri organi federali secondo le disposizioni speciali.2