I provvedimenti d’integrazione consistono, prescindendo dalla cura medica (art. 16) e dai mezzi ausiliari (art. 21), nell’organizzazione e nel finanziamento di provvedimenti di natura professionale (art. 35–39) e d’integrazione sociale e nel risarcimento di una eventuale perdita di guadagno durante l’attuazione dei provvedimenti. Il risarcimento è operato in forma di indennità giornaliera (art. 28) o di rendita (art. 40–42).
L’assistenza ulteriore consiste, segnatamente, in prestazioni pecuniarie complementari fino a concorrenza dell’importo di una indennità giornaliera per sei mesi (art. 28), se l’assicurato non può, senza propria colpa, utilizzare la sua capacità lavorativa. Sono computate le prestazioni secondo la legge del 25 giugno 19821sull’assicurazione contro la disoccupazione.