Il tribunale arbitrale, con giurisdizione su tutto il Cantone, decide le contestazioni tra l’assicurazione militare, da un lato, e le persone esercitanti una professione sanitaria, gli stabilimenti, i centri d’accertamento e i laboratori.
Competente è il tribunale del Cantone nel quale si trova l’organizzazione permanente di una di queste persone o di uno di questi stabilimenti.
I Cantoni designano il tribunale arbitrale e stabiliscono la procedura. Il tribunale arbitrale è composto di un presidente neutrale e di una rappresentanza paritetica delle parti. Per quanto il caso non sia già stato sottoposto a un organo di conciliazione previsto convenzionalmente, il tribunale arbitrale non può essere adito senza previa procedura di conciliazione.
Le sentenze sono comunicate alle parti per iscritto, con l’indicazione dei motivi e dei rimedi giuridici.
Le sentenze del tribunale arbitrale sono impugnabili con ricorso al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 20051sul Tribunale federale.2
Introdotto dall’all. n. 112 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069;FF 2001 3764). ↩
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