A partire dal pensionamento, le persone assicurate secondo l’articolo 1a capoverso 1 lettera b (assicurati a titolo professionale) domiciliate in Svizzera possono concludere un’assicurazione di base presso l’assicurazione militare per l’assunzione dei costi delle prestazioni fornite in caso di malattia e di infortunio (assicurazione facoltativa di base). L’assicurazione facoltativa di base dà diritto alle prestazioni previste negli articoli 16 e 18a –21.
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