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Art. 11g

832.30OPIFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
  1. Gli specialisti della sicurezza sul lavoro devono, su richiesta, informare gli organi d’esecuzione competenti della loro attività e tenere a disposizione i loro documenti. Il datore di lavoro deve esserne informato.
  2. Gli specialisti della sicurezza sul lavoro possono chiedere consiglio e sostegno agli organi d’esecuzione competenti.
  3. Se esiste un pericolo grave e immediato per la vita e la salute dei lavoratori e se il datore di lavoro rifiuta di prendere i provvedimenti necessari, gli specialisti della sicurezza sul lavoro devono informare senza indugio l’organo d’esecuzione competente.

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