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Art. 11a

832.30OPIFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
  1. Ai sensi del capoverso 2, il datore di lavoro deve fare appello a medici del lavoro e a specialisti della sicurezza sul lavoro se la protezione della salute dei lavoratori e la loro sicurezza lo esigono.
  2. L’obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro dipende in particolare:
    1. dal rischio d’infortunio e di malattie professionali, come risulta dai dati statistici a disposizione e dalle analisi di rischio,
    2. dal numero delle persone occupate e
    3. dalle conoscenze specifiche necessarie per garantire la sicurezza sul lavoro all’interno dell’azienda.
  3. L’appello a specialisti della sicurezza sul lavoro non esonera il datore di lavoro dalla sua responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro.

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