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Art. 104

832.30OPIFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale

Le prescrizioni federali, cantonali e comunali di polizia, segnatamente quelle della polizia edilizia, del fuoco, dell’igiene e delle acque, più esigenti o più particolareggiate di quelle della presente ordinanza, sono fatte salve.

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