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Commenti: Art. 5 | Omnilex
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OMAINF · Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione contro gli infortuni
Art. 5
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832.205.12
OMAINF
Departmental Ordinance
1 gen 1984
Fonte originale
I mezzi ausiliari devono essere utilizzati con la debita cura e conformemente al loro scopo.
L’assicurato deve versare un adeguato indennizzo se un mezzo ausiliario risulta prematuramente inutilizzabile poichè non usato con la debita cura.
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