832.205.12OMAINFDepartmental Ordinance1 gen 1984Fonte originale
Gli assicuratori sono autorizzati a concludere convenzioni con i fornitori di mezzi ausiliari al fine di regolamentare la loro collaborazione e fissare le tariffe.
A difetto di convenzione, il Dipartimento federale dell’interno può fissare importi massimi per il rimborso dei mezzi ausiliari.
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