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Art. 96

832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
  1. La cassa suppletiva ripartisce tra gli assicuratori designati all’articolo 68 della legge le spese inerenti l’aiuto reciproco in materia di prestazioni conformemente all’articolo 103a capoverso 2.1
  2. L’articolo 91 è applicabile per analogia in esito alla presentazione del rapporto.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 151).

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