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Art. 86

832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale

Sono compresi nel campo d’applicazione dell’articolo 66 capoverso 1 lettera p della legge anche i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione, i tribunali della Confederazione e gli istituti affiliati alla Cassa federale d’assicurazione.

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