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Art. 72a

832.202OAINFFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
  1. Le informazioni fornite dall’assicuratore ai datori di lavoro e agli assicurati sono di principio gratuite.
  2. Se per poter fornire queste informazioni sono necessarie ricerche speciali o altri lavori che implicano spese, si può riscuotere un emolumento, applicando per analogia l’articolo 16 dell’ordinanza del 10 settembre 19691sulle tasse e spese nella procedura amministrativa. È salvo l’articolo 19 dell’ordinanza del 31 agosto 2022^2^sulla protezione dei dati.3

Footnotes

  1. RS 172.041.0

  2. RS 235.11

  3. Nuovo testo del per. giusta l’all. 2 cifra II n. 120 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

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